L’avallo é l’istituto giuridico grazie al quale una persona, avallante, garantisce che un altro obbligato, avallato, pagherà una cambiale. Quindi l’avallo altro non é che una garanzia sul pagamento di una cambiale.
L’avallo della cambiale, come accade per la girata cambiaria, non può essere sottoposto a condizioni ma, a differenza della girata stessa, può essere limitato a una parte della somma complessiva della cambiale. In questo ultimo caso di dice che l’avallo é parziale.
L’avallo si effettua mediante apposizione della firma dell’avallante sulla faccia della cambiale, sul retro della cambiale o sul foglio di allungamento, con indicata la dicitura per avallo, per garanzia o similare, anche con dicitura abbreviata quale p.a., per esempio. L’avallo della cambiale può essere rilasciato a garanzia del debitore principale, ovvero di chi ha emesso il titolo, oppure di uno dei giratari del titolo stesso. Nel secondo caso, ovviamente, l’avallante garantirà nei confronti dei giratari successivi al suo avallo e non per quelli precedenti. Se non viene indicato a favore di chi viene prestato l’avvallo si intende che viene rilasciato a favore dell’emittente del titolo.
L’avallo, come la fidejussione, é una garanzia personale ma a differenza di quest’ultima che nasce con un contratto a se stante, l’avallo é una dichiarazione unilaterale effettuata dall’avallante. A differenza della fidejussione inoltre che viene stipulata con un apposito contratto, l’avallo possiede un particolare status giuridico, quello di obbligazione cambiaria che gli attribuisce dei diritti e degli obblighi speciali. Tra questi il fatto di essere autonomo ovvero il fatto di rimanere valido anche se l’obbligazione principale fosse invalida o inesistente, salvo il caso siano sovuti a vizio di forma. Non solo, mentre nella fidejussione per esempio, il garante può opporre al creditore che richiede il pagamento le medesime eccezioni che il debitore garantito poteva opporre, nell’avallo l’avallante non potrà opporre le eccezioni del debitore principale.
Infine, l’avallante riveste la qualifica di obbligato in solido con il debitore principale, questo significa che il creditore avrà diritto a richiedere il pagamento di una cambiale o all’avallante o al debitore principale, senza obbligo prima di richedere il pagamento al debitore principale.
Ovviamente l’avallante che paga la cambiale al posto dell’avallato acquisisce tutti i diritti della cambiale stessa, potrà quindi a sua volta richiedere il pagamento al debitore principale, ad altri avallanti e ai giratari antecendenti il suo avallo.
Accenniamo solamente al fatto che il pagamento di una cambiale può essere anche garantito con una fidejussione, caso in cui questa garantirà solamente la persona con la quale viene stipulato il contratto di fidejussione e non i successivi portatori del titolo. Il pagamento della cambiale per ultimo può essere garantito anche da una ipoteca, che però va annotata nel titolo e circola assieme a questo ultimo.