Con la firma della cambiale il debitore si assume l’obbligo di pagare un determinato importo a una data scadenza al portatore del titolo. La cambiale potrà avere quattro tipi differenti di scadenza, la più comune é la scadenza a giorno fisso. Ovvero viene stabilito un giorno futuro fisso e ben determinato, per esempio 31 dicembre 2013, nel quale il debitore provvederà al pagamento del debito. Altra scadenza comune é la scadenza a certo tempo data, ovvero si stabilisce che si pagherà una volta decorso un certo tempo dalla data di emissione della cambiale, per esempio fra due mesi. In questo caso non é necessario indicare anche la data di decorso del termine poiché si intende che sia sempre la data di emissione del titolo. Altro tipo di scadenza é quella a vista, ovvero in questo caso il debitore si impegna a pagare l’importo indicato nella cambiale a semplice presentazione della stessa. Infine l’ultimo caso é la scadenza a certo tempo vista con la quale il debitore si impegna a pagare a vista ma decorso minimo un determinato periodo di tempo. Il vantaggio di questo ultimo caso é quello di poter dare al debitore un termine più lungo, a discrezione del portatore del titolo, per il pagamento.
Infatti sia nel caso di pagamento a giorno fisso che a certo tempo data, il creditore dovrà entro i due giorni feriali successivi alla scadenza intimare il pagamento e richiedere la levata del protesto, pena la perdita della possibilità di ottenere il protesto del debitore. Nel caso a certo tempo vista invece non vi sarà l’urgenza dei due giorni dalla scadenza del certo tempo e il creditore potrà concedere maggiore tempo al debitore che fosse in difficoltà nell’adempire alle proprie obbligazioni.
Il creditore potrà richiedere il pagamento al debitore o a eventuali avallanti, senza obbligo di chiedere il pagamento al debitore in via principale e quindi con massima libertà di scegliere a chi chiedere di adempiere all’obbligazione assunta. Nel caso a pagare sia il debitore e se questi pagherà per intero la cambiale sarà estinta e il debitore stesso avrà diritto a richiedere la restituzione della stessa quietanziata. Nel caso invece il pagamento sia solo parziale, il debitore avrà diritto a ricevere una quietanza di pagamento e a vedere annotato nella cambiale il pagamento parziale ma la stessa rimarrà in mano al creditore per l’esercizio delle azioni cambiarie.
Nel caso a pagare sia un avallante, o un giratario, la cambiale non si estingue ma semplicemente si libera colui che ha pagato. Per questo colui che paga ha diritto a ottenere la cambiale, subentrando in tutto e per tutto al portatore della cambiale. Quindi potrà richiedere a sua volta il pagamento della stessa al debitore principale, a un altro avallante o, nel caso fosse un giratario, ai giratari che lo precedono.
Il debitore, o l’obbligato al pagamento, non é obbligato a informarsi sul perché il titolo sia in mano al portatore, dovrà solo controllare che il portatore risulti tale in base a una lista di girate continue senza dover controllare neppure la veridicità delle firme, salvi i casi di dolo o colpa grave.