In caso di cambiale non pagata esistono varie azioni che possono essere poste in essere dal creditore. Innanzitutto va detto che nel momento stesso della scadenza il creditore dovrà decidere se provvedere al protesto del debitore moroso o meno. Infatti il protesto, che é l’atto con il quale un pubblico ufficiale dichiara che il debitore alla scadenza non si é presentato per il pagamento, o si é presentato e non ha pagato in tutto o in parte la sua obbligazione pecuniaria, non é un passaggio obbligatorio anche se consente un iter più facile di recupero del credito.
Il protesto della cambiale rende il titolo esecutivo, ovvero il creditore potrà immediatamente agire contro il patrimonio del debitore con un atto di precetto, cui seguirà, se ciò nonostante il debitore non pagherà, il pignoramento dei beni. Però il protesto, soprattutto se fosse il primo protesto che il debitore subisce, causerà una riduzione della fiducia che il debitore stesso riscuote sul mondo commerciale e nel mercato bancario in particolare, causandone una perdita di credibilità e di capacità di ottenere finanziamenti. Dunque il protesto peggiorerà, anche notevolmente,la capacità del debitore di rimborsare il suo debito e la decisione se protestare o meno il debitore avrà un peso fondamentale e spesso sarà addottata quando si ritiene che il debitore non sia più in grado di ottenere nuova fiducia e si vuole evitare che altri creditori pignorino i beni dello stesso prima del prenditore della cambiale.
Quindi, riassumendo, nel caso si proceda al protesto l’iter sarà quello dell’atto di precetto e successivo pignoramento dei beni, mentre nel caso non si proceda al protesto, per scelta del creditore oppure perché la cambiale non presenta tutti gli elementi per essere titolo esecutivo,il creditore potrà rivolgaresi al giudice per l’ottenimento di un titolo esecutivo, nello specifico di un decreto ingiuntivo.
Infatti la cambiale non pagata costituisce una promessa di pagamento con la quale il debitore stesso riconosce il proprio debito e fissa un termine per il pagamento. Questi due elementi, uniti al contratto dal quale nasce il debito, saranno sufficienti al giudice per emettere in termini rapidi un decreto ingiuntivo che permetterà comunque di procedere con il successivo atto di precetto e pignoramento dei beni del debitore, anche senza protesto.
Infine nel caso la cambiale fosse totalmente nulla, ad esempio per mancanza di firma o firma illeggibile, al creditore non resterà che la via dell’ordinario procedimento di cognizione, che però avrà tempi più lunghi in quanto si dovrà provvedere ad accertare l’esistenza del credito e l’avvenuto decorso della scadenza del termine per il pagamento.