Protesto della Cambiale – Guida

Nel momento in cui una cambiale viene presentata in tempo utile per il pagamento, nel luogo indicato nella cambiale stessa e il debitore principale rifiuta il pagamento, ovvero non si presenta per il pagamento, viene levato il protesto.

Il protesto della cambiale altro non é che un atto pubblico, redatto appositamente da un ufficiale giudiziario, da un pubblico ufficiale o da un notaio, nel quale si accerta il rispetto delle procedure di rito sopra indicate e il mancato pagamento, totale o parziale. Il protesto della cambiale diventa quindi titolo esecutivo per l’importo non pagato. Il creditore in possesso di una cambiale protestata avrà quindi diritto ad utilizzare la stessa quale titolo esecutivo per richiedere il pagamento, della somma non pagata, degli interessi al tasso legale dal giorno del protesto sino al giorno di pagamento e delle spese per il protesto.

Il creditore, in possesso di una cambiale protestata, possiede due possibili azioni per richiederne il pagamento, l’azione cambiaria diretta e l’azione cambiaria di regresso, a seconda che decida di richiedere il pagamento direttamente a colui che ha emesso la cambiale oppure a uno dei giranti della stessa. L’azione diretta si prescrive in tre anni, quindi il creditore ha tre anni di tempo per iniziare il procedimento esecutivo contro colui che ha emesso la cambiale ed eventuali avallanti diretti, l’azione di regresso del portatore si prescrive invece nel termine più breve di un anno mentre quella, sempre di regresso, del girante si prescrive in 6 mesi.

La cambiale, abbiamo detto, costituisce titolo esecutivo quindi non é necessario iniziare un processo cognitivo volto a dimostrare l’esistenza del debito ma si potrà procedere direttamente con la fase esecutiva aggredendo il patrimonio del debitore con l’atto di precetto. L’atto di precetto é un atto che viene redatto direttamente dal creditore, in persona o per mezzo di avvocato, con il quale si ingiunge al debitore il pagamento di quanto dovuto entro e non oltre un termine che per legge deve essere di minimo 10 giorni dalla data dell’atto di precetto. Qualora decorra inutilmente anche questo ulteriore termine si potrà iniziare l’esecuzione sul patrimonio del debitore.

Come abbiamo visto sopra affinché una cambiale diventi titolo esecutivo é necessaria la levata del protesto e per levare il protesto é necessario che la cambiale stessa sia stata presentata in tempo utile. Qualora questo non fosse accaduto oppure qualora il creditore decida di non voler fare protestare il debitore, fatto che, per esempio, se fosse il primo protesto potrebbe aggravare la situazione economica del debitore stesso rendendo ancora più difficile l’incasso del credito, esistono altri due procedimenti che il creditore può porre in essere per ottenere il pagamento del suo credito

-il procedimento per ingiunzione, é un procedimento che si svolge di fronte al giudice con il quale si richiede l’emissione di un titolo esecutivo, nello specifico di un decreto esecutivo, sulla base della cambiale non pagata che costituisce una promessa di pagamento. In questo caso si dovrà però dichiarare da dove sorge il credito, allegando il contratto o le fatture inerenti

-l’azione di arricchimento, che può essere anche utilizzata quando sono scaduti i termini per esercitare l’azione cambiaria, consente al creditore di ricorrere in giudizio richiedendo il pagamento della somma di cui giranti o debitore principale si siano ingiustamente arricchiti.

Infine ovviamente rimane la possibilità del procedimento di cognizione, ovvero del processo standard al quale si sarebbe comunque potuto adire anche in assenza del titolo cambiario.