Precetto su Cambiale – Guida

Il precetto su cambiale é un atto redatto e sottoscritto dal creditore di una cambiale protestata o impagata con il quale si intima al debitore di provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 10 giorni. Oltre alla richiesta di pagamento l’atto di precetto contiene anche l’avvertimento che, in mancanza di adempimento da parte del debitore, si provvederà alla esecuzione forzata sui beni del creditore stesso.

Il precetto é dunque il primo passo del procedimento esecutivo che ci si trova ad affrontare nel momento in cui non si é pagato una cambiale. Esso deve essere effettuato con forma scritta e può essere firmato sia dal debitore in persona che da un rappresentate o da un legale che disponda di apposito mandato. Per essere valido, l’atto di precetto dovrà essere notificato al debitore consegnandolo personalmente a mano oppure inviandolo a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e dovrà contentere obbligatoriamente la data di notifica, la trascrizione integrale della cambiale e della levata del protesto, l’indicazione delle due parti ovvero di creditore e di debitore, la dichiarazione di residenza e la elezione del domicilio in cui ha sede il giudice competente.

Se il debitore intende opporsi perché ha delle valide ragioni per non aver effettuato il pagamento dovrà effettuarlo con dichiarazione verbale rivolta a chi gli consegna a mano il precetto oppure dovrà effettuarlo per iscritto, con raccomandata, nel termine dei dieci giorni dalla data di notifica.

Trascorsi dieci giorni dalla data di notifica del precetto senza che il creditore abbia provveduto al pagamento del suo debito, il creditore avrà diritto di rivolgersi ad un ufficiale giudiziario per ottenere il pignoramento dei beni del debitore fino al concorrere di un controvalore pari a quello del credito non pagato, degli interessi maturati al tasso legale dalla data di levata del protesto e delle spese sostenute. Avrà inizio in questo modo la procedura di esecuzione forzata che porterà alla vendita all’incanto dei beni del creditore passando però per tutta una serie di fasi intermedie che permetterà al debitore che realmente vuole pagare e che sta vivendo solo un periodo di difficoltà di adempiere anche se in ritardo.

Il creditore infatti dopo il pignoramento riceverà una nuova esortazione ad adempiere entro dieci giorni e contro la quale potrà fare ricorso nel termine di venti giorni. A seguire e sino alla prima udienza difronte al giudice delle esecuzioni il debitore avrà tempo per richiedere una rateizzazione del pignoramento in modo da congelare la procedura e adempiere alle proprie obbligazioni.